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Ordinanza — n. 9786/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTACH MUSTAPHA nato il 14/07/1966 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, in data 4 aprile 2019, il Tribunale capitolino aveva dichiarato Mustapha Fettach responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando doglianze che non contengono alcuna puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e, per altro verso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somrra di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti«

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Parole chiave

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ricettazione appropriazione semplice confisca dei proventi di reato reati contro il patrimonio imputazione di furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTACH MUSTAPHA nato il 14/07/1966 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, in data 4 aprile 2019, il Tribunale capitolino aveva dichiarato Mustapha Fettach responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando doglianze che non contengono alcuna puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e, per altro verso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somrra di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti«

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.