Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and proper motivation under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Julijana Jovanovic inadmissible due to its failure to meet procedural requirements. Although the appellant argued a lack of motivation regarding her criminal responsibility and sentencing, the court found the petition to be telegraphic and generic. Consequently, the court ruled that the appeal did not allow the reviewing judge to identify the specific legal grounds raised, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. establishes that an appeal must be specific and motivated; a generic or telegraphic appeal lacking references to the lower court's reasoning is inadmissible because it prevents the appellate judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC JULIJANA nato il 30/11/1959 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 2 novembre 2018, aveva dichiarato Julijana Jovanovic responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il ricorso si limita, in maniera telegrafica, a dedurre carenza di motivazione sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio, ma è del tutto generico e, perciò, inammissibile perché confezionato in contrasto con i criteri dettati dall'art. 581 cod. proc., privo di alcuna enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi e, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.