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Ordinanza — n. 9784/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as generic and contradicts established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant argued for a special mitigating circumstance based on the potential utility of blank checks, but the court found this interpretation contradicts established precedent. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when arguments are generic or contradict consolidated case law regarding the valuation of potential utility in recidivism cases.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal blank checks value special mitigating circumstance court costs fine ricettazione prove acquisite illegalmente furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
236914) nonché tutti gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez.
art. 648 cod. pen
art. 133 cod. pen
236914) nonché tutti gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina
Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca
Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv.
Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVASSORI DEVID nato a MILANO il 18/12/1987 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DXRITTO La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato (limitatamente al delitto sub B) della rubrica, di cui ha dichiarato la intervenuta prescrizione) la sentenza con cui, in data 29 maggio 2017, il Tribunale del capoluogo veneto aveva dichiarato David Vavassori responsabile del delitto di ricettazione, procedendo di conseguenza alla rideterminazione della pena limitatamente a tale imputazione; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su opzioni interpretative in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, rileva non tanto il valore venale del bene ricettato, quello derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338;

Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in cui la Corte ha chiarito che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità; conf., Sez. 2 - , n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194 - 01), il complesso dei danni patrimoniali cagionati (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914) nonché tutti gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); osservato che anche il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è assolutamente generico non considerando, peraltro, il fatto che essa è stata quantificata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva ed quasi nel minimo quanto a quella pecuniaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbrai