Ordinanza — n. 9783/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI MONSEF nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E CONSIDERATO IN DNRITTO La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformando, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle circostanze, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 24 luglio 2020, aveva dichiarato Monsef Zidi responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione agli artt.129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto contiene deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, in modo tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione agli artt.129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto contiene deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, in modo tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI MONSEF nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DNRITTO La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformando, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle circostanze, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 24 luglio 2020, aveva dichiarato Monsef Zidi responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione agli artt.129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto contiene deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, in modo tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Consigliere Es