Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing proportionality under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ayoub El Mekkaoui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his aggravated robbery sentence, arguing it lacked specific grounds for the new sentencing calculation. The court rejected this claim, noting the appeal was generic and failed to provide concrete arguments against the lower court's reasoned determination of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment must be specific and substantiated; generic arguments regarding the proportionality of the sentence without concrete factual or legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEKKAOUI AYOUB nato il 14/02/1992 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il GUP del Tribunale del capoluogo ligure, in data 14 settembre 2021, aveva dichiarato Ayoub El Mekkaoui responsabile del delitto di rapina aggravata (in concorso con altri separatamente giudicati), e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in punto di dosimetria della pena, oltre a prospettare deduzioni generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 1 e 2 ove la Corte territoriale, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha ulteriormente ridotto la pena irrogata dal primo giudice, peraltro già individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.