Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to inadmissible evidence challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Michelangelo Trotta inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods and money laundering. The defense argued that the appellate court misinterpreted evidence regarding the elements of the crime, but the court ruled such arguments belong to the trial phase, not the final review. Consequently, the court rejected the request for a new factual assessment and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 648, 496 c.p.: Appeals challenging the adequacy of evidence or requesting a re-evaluation of facts are inadmissible in the final review stage, as they seek to substitute the trial judge's factual findings rather than contest the legal characterization of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA MICHELANGELO nato a BIELLA il 06/06/1964 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN D:IRITTO 24 tocz La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del). inionte2M3, con cui il Tribunale di Biella aveva dichiarato Michelangelo Trotta responsabile dei reati di cui gli artt. 648 e 496 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena complessiva e di giustizia; considerato che le doglianze difensive, formulate in punto di prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non sono consentite in sede di legittimità perché, in realtà, volte non già a contestare la riconducibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice astratta disegnata dal legislatore, quanto, piuttosto, la adeguatezza degli elementi probatori acquisiti a consentire la ricostruzione del fatto; in definitiva, il ricorso mira a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni evidentemente estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); né, va pur detto, sono stati individuati specifici aspetti di travisamento della prova suscettibili di essere dedotto in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021„ F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 202