Ordinanza — n. 9779/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI KATIUSCIA nato a TORINO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2022, procedendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2020, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Mondovì, in data 3 dicembre 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti Katiuscia Lamberti per i reati di cui ai capi D), E), F), G), I-1), I), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R) ed S) dell'imputazione e, di conseguenza, confermando invece la condanna per i fatti di cui agli artt. A), B) e C), ha conseguentemente rideterminato la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione in fatto della vicenda, non rivisitabile in sede di legittimità, non si confronta con le articolate argomentazioni dei giudici di merito, sostenute da riferimenti giuridici indubbiamente corretti (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9779/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 10 sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI KATIUSCIA nato a TORINO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2022, procedendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2020, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Mondovì, in data 3 dicembre 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti Katiuscia Lamberti per i reati di cui ai capi D), E), F), G), I-1), I), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R) ed S) dell'imputazione e, di conseguenza, confermando invece la condanna per i fatti di cui agli artt. A), B) e C), ha conseguentemente rideterminato la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione in fatto della vicenda, non rivisitabile in sede di legittimità, non si confronta con le articolate argomentazioni dei giudici di merito, sostenute da riferimenti giuridici indubbiamente corretti (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 10 sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.