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Ordinanza — n. 9778/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA TIZIANA nato a REGGIO CALABRIA il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 4 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile - perché tardivamente proposto - l'appello proposto contro la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 6 maggio 2014, aveva riconosciuto Tiziana lana per i reati di cui agli artt. 640-ter, 485, 615-ter e 646 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena complessiva ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla tardività dell'atto di appello, è manifestamente infondato perché articolato invocando una interpretazione delle norme sui termini di deposito della motivazione delle sentenze in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), secondo cui, in tema di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soggetti alla sospensione nel periodo feriale soltanto i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento e non anche quelli per la redazione ed il deposito della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale eccezioni processuali tardive restituzione del termine scaduto termini di ricorso tempestività dell'inoltro rinvio del dibattimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA TIZIANA nato a REGGIO CALABRIA il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 4 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile - perché tardivamente proposto - l'appello proposto contro la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo, in data 6 maggio 2014, aveva riconosciuto Tiziana lana per i reati di cui agli artt. 640-ter, 485, 615-ter e 646 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena complessiva ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla tardività dell'atto di appello, è manifestamente infondato perché articolato invocando una interpretazione delle norme sui termini di deposito della motivazione delle sentenze in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), secondo cui, in tema di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soggetti alla sospensione nel periodo feriale soltanto i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento e non anche quelli per la redazione ed il deposito della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.