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Ordinanza — n. 9777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside the court's jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint sought a re-evaluation of evidence and an alternative fact-finding, which are functions of the trial court. The defense failed to identify specific distortions of evidence reviewable under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the legal qualification complaints were deemed generic and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of evidence or a new reconstruction of facts, as such operations are exclusively reserved to the judge of the merits and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation evidence factual reconstruction judicial review limits Article 606 c.p.p. spese di ripristino condono delle spese procedurali accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
271623); la difesa, invero, nemmeno segnala specifici aspetti di travisamento della prova eventualmente rilevabili e sindacabili ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARACCIO LORENZO nato a TORINO il 28/08/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo piemontese, in data 7 settembre 12M9; aveva dichiarato Lorenzo Ferraraccio responsabile dei plurimi fatti di rapina a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono censure in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è articolato in termini che non sono evidentemente consentiti in sede di legittimità perché volti, in effetti, a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni all'evidenza estranee al sindacato proprio del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); la difesa, invero, nemmeno segnala specifici aspetti di travisamento della prova eventualmente rilevabili e sindacabili ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, sono generiche e comunque manifestamente infondate in quanto la stessa violazione di legge sostanziale lamentata è fondata non già su una erronea operazione di sussunzione del fatto nella fattispecie legale, quanto, piuttosto, sulla erroneità della ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.