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Ordinanza — n. 9776/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9776/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO LUIGI nato a TORINO il 26/09/1978 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il capoluogo piemontese, in data 1° ottobre 2021, aveva riconosciuto Luigi Pinto responsabile dei reati a lui ascritti (in concorso con altri, non ricorrenti), ai capi 1) e 2) della rubrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art.129 cod. proc. pen., è del tutto generico, ovvero confezionato in termini non rispondenti ai canoni richiamati dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando argomentazioni del tutto avulse dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima calcolo del contributo causale fondamento della responsabilità concorso di responsabilità culpa in contrahendo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto generico, ovvero confezionato in termini non rispondenti ai canoni richiamati dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO LUIGI nato a TORINO il 26/09/1978 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il capoluogo piemontese, in data 1° ottobre 2021, aveva riconosciuto Luigi Pinto responsabile dei reati a lui ascritti (in concorso con altri, non ricorrenti), ai capi 1) e 2) della rubrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art.129 cod. proc. pen., è del tutto generico, ovvero confezionato in termini non rispondenti ai canoni richiamati dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando argomentazioni del tutto avulse dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.