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Ordinanza — n. 9773/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9773/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM SAYED MOAWAD AHMED nato il 19/03/1985 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 10 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Torino, in data 16 luglio 2021, aveva riconosciuto Sayed Moawad Ahmed Salem responsabile dei reati a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, è - a sua volta - del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto la difesa si limita a censurare la decisione della Corte di appello laddove i giudici di secondo grado hanno stimato il gravame inammissibile perché articolato su censure generiche che, a detta del ricorrente, non possono di per sé ritenersi "inesistenti"; il ricorso, dunque, oltre a non confrontarsi affatto con la motivazione del provvedimento impugnato, sconta anche un evidente errore di diritto dimenticando che, ormai da tempo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difel:to di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil adeguamento della pena revisione della sentenza penale violazione del principio di celerità riesame della domanda d'asilo diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM SAYED MOAWAD AHMED nato il 19/03/1985 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 10 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Torino, in data 16 luglio 2021, aveva riconosciuto Sayed Moawad Ahmed Salem responsabile dei reati a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, è - a sua volta - del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto la difesa si limita a censurare la decisione della Corte di appello laddove i giudici di secondo grado hanno stimato il gravame inammissibile perché articolato su censure generiche che, a detta del ricorrente, non possono di per sé ritenersi "inesistenti"; il ricorso, dunque, oltre a non confrontarsi affatto con la motivazione del provvedimento impugnato, sconta anche un evidente errore di diritto dimenticando che, ormai da tempo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difel:to di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2