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Ordinanza — n. 9770/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and manifest illogicality of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Scardi's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the conviction for fraud and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground lacked specific legal and factual comparisons required by law. The second ground was rejected because the lower court's reasoning was deemed free from manifest illogicality, rendering it unchallengeable in cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds for dissent or if the lower court's decision is justified by reasoning free from manifest illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement manifest illogicality standard generic mitigating circumstances Cassazione procedural rules attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDI FILIPPO nato a PIACENZA il 05/07/1969 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 17 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti di Filippo Scardi in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso reitera quanto già esposto in punto di responsabilità, dell'imputato in grado di appello, a cui la Corte ha risposto con la motivazione contenuta alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata per cui il motivo è manifestamente infondato, posto che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); rilevato che il secondo motivo di ricorso la Corte di appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche con la gravità del fatto e che pertanto, essendo la decisione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi presentati dal difensore ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a