Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's partial reform of a conviction for extortion, citing generic defects in reasoning and sentencing. The court rejected these arguments because the appeal failed to specify the exact grounds or provide the necessary elements to support the complaints, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting them; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO DAMIANO nato a SOAVE il 21/01/1978 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 26 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona, in data 16 novembre 2021, nei confronti di Cavallaro Damiano, confermava la condanna per i reati di estorsione consumata e tentata, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 3 e 4 ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati dal ricorrente, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid