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Ordinanza — n. 9767/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to justify revocation of suspended sentence. The court ruled the first-instance judgment was correct under mandatory law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court failed to evaluate a defense request to revoke the conditional sentence suspension. The court determined the first-instance judge was correct in revoking the suspension ex officio under mandatory statutory provisions, as the appellant provided no reason why the revocation should not have occurred.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must declare an appeal inadmissible when the first-instance judgment correctly applied mandatory provisions for ex officio revocation of a conditional sentence, and the appellant fails to provide grounds justifying why such revocation was erroneous.

Parole chiave

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conditional sentence revocation ex officio duty inadmissible appeal mandatory criminal law procedural costs Cassa delle ammende first instance correctness revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
15 della sentenza di primo grado, posto che la revoca della sospensione condizionale doveva essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., ed il ricorrente non indica per quale motivo la suddetta revoca non avrebbe dovuto essere disposta( 2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 168 cod. pen
15 della sentenza di primo grado, posto che la revoca della sospensione condizionale doveva essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., ed il ricorrente non indica per quale motivo la suddetta revoca non avrebbe dovuto essere disposta( 2.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURI HASSEN nato il 11/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 1°aprile 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Mejri Hassen era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore cli Mejri, lamentando che la Corte di appello aveva omesso totalmente di valutare l'eccezione difensiva secondo cui si chiedeva di caducare la statuizione del giudice di primo grado relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 maggio 2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti relativamente all'unico motivo di ricorso si deve rilevare come la statuizione del giudice di primo grado era corretta, alla luc:e della motivazione contenuta a pag. 15 della sentenza di primo grado, posto che la revoca della sospensione condizionale doveva essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., ed il ricorrente non indica per quale motivo la suddetta revoca non avrebbe dovuto essere disposta( 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de