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Ordinanza — n. 9766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI DOMENICO nato a CAGLIARI il 10/10/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16 novembre 2020, nei confronti di Mannai Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della ricettazione sotto il profilo oggettivo, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente enucleato le ragioni da cui emergeva con evidenza la provenienza furtiva delle parti di auto sequestrate al prevenuto e riconosciute dalle vittime, sconfessando le censure difensive riproposte in questa sede);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione insufficienza di prove prove acquisite illegalmente motivi di revisione motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16 novembre 2020, nei confronti di Mannai Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI DOMENICO nato a CAGLIARI il 10/10/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16 novembre 2020, nei confronti di Mannai Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della ricettazione sotto il profilo oggettivo, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente enucleato le ragioni da cui emergeva con evidenza la provenienza furtiva delle parti di auto sequestrate al prevenuto e riconosciute dalle vittime, sconfessando le censure difensive riproposte in questa sede);

Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza' di un bis in idem, si limitano a riproporre doglianze inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 7 come i furti riguardanti i beni oggetto della ricettazione de qua fossero stati realizzati successivamente alla commissione dei reati per i quali l'imputato era già stato giudicato, così escludendo alcuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle