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Ordinanza — n. 9760/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism charges, upholding conviction for attempted fraud due to lack of negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emilio Polzella inadmissible, rejecting his claims regarding the violation of law and defects in reasoning. The appellate court had previously convicted Polzella of recidivism for two mobile phones, reducing the sentence based on generic mitigating circumstances. The Supreme Court affirmed that the defendant's lack of documentation and plausible justification for receiving the phones excluded mere negligence, thereby validating the conviction under the specific intent required for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the conviction merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance regarding the existence of specific criminal intent versus negligence.

Parole chiave

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recidivism conviction lack of negligence inadmissible appeal criminal intent mobile phones fraud perseguimento penale per truffa reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, e al più invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLZELLA EMILIO nato a ROMA il 03/03/1944 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 13 dicembre 2016, nei confronti di Polzella Emilio, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, e al più invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza dell'imputato per la ricettazione dei due cellulari provento di truffa, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, emergesse, stante l'attività da questi svolta, dalle modalità di ricezione delle res, non accompagnata da alcuna documentazione, né plausibile giustificazione, così escludendo quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President