Ordinanza — n. 9758/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/05/1973 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino emessa in data 21/02/2021, riduceva la pena inflitta a Puzone Gennaro in ordine al contestato reato di cui 646 cod.pen. a mesi nove di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9758/2023 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino emessa in data 21/02/2021, riduceva la pena inflitta a Puzone Gennaro in ordine al contestato reato di cui 646 cod.pen. a mesi nove di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/05/1973 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino emessa in data 21/02/2021, riduceva la pena inflitta a Puzone Gennaro in ordine al contestato reato di cui 646 cod.pen. a mesi nove di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa.
Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e difetto di motivazione impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee a dimostrare l'avvenuto illegittimo impossessamento del campionario di oggetti preziosi consegnato all'imputato a titolo di mera detenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di eur,o tremila in favore della Cassa delle ammende. 0'410242023 C