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Ordinanza — n. 9755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALBERTO nato a GIULIANOVA il 15/11/1959 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di D'Angelo Alberto, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato presupposto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 5 ha correttamente applicato i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di Questa Corte, peraltro richiamati, ritenendo così integrato il delitto presupposto, sulla base della natura dei beni rinvenuti nella disponibilità del prevenuto e delle modalità di occultamento degli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato presupposto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 5 ha correttamente applicato i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di Questa Corte, peraltro richiamati, ritenendo così integrato il delitto presupposto, sulla base della natura dei beni rinvenuti nella disponibilità del prevenuto e delle modalità di occultamento degli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro ricettazione confisca di valori patrimoniali rifiuti non recuperabili recidiva nell'infrazione inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALBERTO nato a GIULIANOVA il 15/11/1959 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di D'Angelo Alberto, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato presupposto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 5 ha correttamente applicato i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di Questa Corte, peraltro richiamati, ritenendo così integrato il delitto presupposto, sulla base della natura dei beni rinvenuti nella disponibilità del prevenuto e delle modalità di occultamento degli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente