Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9753/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Savona, in data 5 maggio 2021, nei confronti di Messina Samuele, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 4 e 5 ha sottolineato i plurimi elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, precisando, altresì, le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione decisione giustificata dell'assicuratore ricorso del personale cassa di compensazione professionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Savona, in data 5 maggio 2021, nei confronti di Messina Samuele, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 4 e 5 ha sottolineato i plurimi elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, precisando, altresì, le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consig