Ordinanza — n. 9753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Savona, in data 5 maggio 2021, nei confronti di Messina Samuele, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 4 e 5 ha sottolineato i plurimi elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, precisando, altresì, le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Savona, in data 5 maggio 2021, nei confronti di Messina Samuele, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 4 e 5 ha sottolineato i plurimi elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, precisando, altresì, le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consig