Ordinanza — n. 9752/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATFAWI YOSRI nato il 08/11/1982 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; < La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia, in data 3 giugno 2021, nei confronti di Katfawi Yosri, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il ricorso, che con unico motivo genericamente lamenta la mancata applicazione d'ufficio di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, risulta presentato in data 30 maggio 2022, a fronte di una sentenza di secondo grado depositata con motivazione contestuale in data 14 aprile 2022; Osservato, pertanto, che il ricorso è stato tardivamente proposto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. C cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATFAWI YOSRI nato il 08/11/1982 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; <
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia, in data 3 giugno 2021, nei confronti di Katfawi Yosri, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il ricorso, che con unico motivo genericamente lamenta la mancata applicazione d'ufficio di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, risulta presentato in data 30 maggio 2022, a fronte di una sentenza di secondo grado depositata con motivazione contestuale in data 14 aprile 2022; Osservato, pertanto, che il ricorso è stato tardivamente proposto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. C cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden