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Ordinanza — n. 9751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI MASSIMO nato il 20/11/1990 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Pirri Massimo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento di questi alla guida del motociclo, della cui provenienza delittuosa non poteva non avere contezza, quantomeno in ragione delle condizioni del mezzo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI MASSIMO nato il 20/11/1990 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Pirri Massimo, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra ì requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento di questi alla guida del motociclo, della cui provenienza delittuosa non poteva non avere contezza, quantomeno in ragione delle condizioni del mezzo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid