Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by four individuals inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's conviction for joint robbery on the ground that the decision lacked sufficient motivation. The court rejected this argument because the law requires specific grounds for cassation appeals, which the appellants failed to provide despite the lower court's clear reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism with concrete elements; generic complaints regarding insufficient motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE DAVIDE nato a RIMINI il 07/10/1984 PRINA CINZIA nato a RIMINI il 27/07/1961 PRINNA GENNI nato a FORMIA il 03/07/1978 VIVIANI ISABEL nato a MANERBIO il 09/06/1992 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Bologna , con sentenza emessa in data 04/05/2021, confermava la sentenza del G.U.P del Tribunale di Bologna 10/09/2015 che aveva condannato Casagrande Davide, Prina Cinzia, Prinna Genni e Viviani Isabel alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di concorso in rapina.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta in ordine alla sussistenza del contestato reato in ragione dell'esercizio di atti violenti da parte di uno dei concorrenti nei confronti della persona offesa e del concorso degli altri ex. art. 116 cod.pen., non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023