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Ordinanza — n. 9747/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding credit card fraud sentencing and specific recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Debarre Lorenzo inadmissible, upholding the Bologna Court of Appeal's 2021 judgment. The appellant challenged the court's reasoning on credit card misuse and the specific recidivism penalty increase, arguing for a re-evaluation of evidence and legal application. The court rejected these claims, stating that the lower court's discretion in applying the maximum half-increase for specific recidivism was legally sound and within its powers.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 99 c.p.: The Court of Cassation holds that a second-instance court's exercise of discretion to apply the maximum penalty increase for specific recidivism is not subject to cassation review if adequately motivated, and that re-evaluating evidentiary sources constitutes an act outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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specific recidivism credit card fraud penalty increase inadmissible appeal discretionary power riproduzione e imitazione di biglietti di banca revisione bancaria risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 99, comma 2, c.p.
Art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 14 maggio 2018, nei confronti di Debarre Lorenzo, confermava la condanna per plurimi episodi di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs.
art. 493-ter cod. pen
231/2007 - attuale art. 493-ter cod. pen.) in continuazione, alcuni in forma consumata, altri tentati, riconoscendo la recidiva specifica in luogo di quella reiterata riconosciuta dal primo giudice, e di conseguenza, riducendo la pena inflitta dal tribunale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LORENZO nato a MODENA il 02/07/1980 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; n"; )`C\b'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 14 maggio 2018, nei confronti di Debarre Lorenzo, confermava la condanna per plurimi episodi di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 - attuale art. 493-ter cod. pen.) in continuazione, alcuni in forma consumata, altri tentati, riconoscendo la recidiva specifica in luogo di quella reiterata riconosciuta dal primo giudice, e di conseguenza, riducendo la pena inflitta dal tribunale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile dei prelievi di denaro presso la banca Unicredit, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'erronea applicazione di legge, in ordine all'aumento operato per la recidiva specifica contestata, risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto congruo procedere all'aumento della pena per la recidiva nella misura massima della metà ex art. 99, comma secondo, cod. pen., motivando tale decisione con il richiamo alla gravità della stessa recidiva;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre