Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic and failed to specify the elements supporting the complaints. The appellant, Sadutto Giuseppe, challenged a lower court's conviction for a public order offense but did not identify the specific points of law violated or the factual basis for his objections. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The grounds for a cassation appeal must be specific and indicate the elements supporting the complaints, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADUTTO GIUSEPPE nato a ROTONDI il 27/09/1965 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato, in data 8 marzo 2016, nei confronti di Sadutto Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President