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Ordinanza — n. 9744/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for money laundering, citing lack of recidivism and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by El Ibrahymy Ahmed and Torri Pierluigi inadmissible. The appellants challenged the appellate court's decision to exclude recidivism for Ahmed and to balance mitigating factors against aggravating circumstances for Torri in a money laundering conviction. The court rejected these arguments, noting that the appellate court properly considered prior convictions as evidence of criminal capacity and that sentencing falls within judicial discretion protected by specific penal code articles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the exclusion of recidivism or the proportionality of the sentence are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and grounded in statutory principles of sentencing discretion.

Parole chiave

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money laundering conviction recidivism exclusion sentencing discretion inadmissible appeal criminal capacity assessment recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL IBRAHYMY AHMED nato il 15/03/1973 TORRI PIERLUIGI nato a MEDICINA il 29/03/1973 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 20 maggio 2019, nei confronti di El Ibrahymy Ahmed e Torri Pierluigi confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo per entrambi la pena inflitta dal primo giudice, a seguito dell'esclusione della recidiva nei confronti dell' El Ibrahymy e del bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva nei confronti del Torri. Rilevato che il primo motivo di ricorso, presumibilmente presentato nell'interesse del solo Torri, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 della sentenza impugnata la corte di appello ha logicamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, peraltro nel bilanciamento ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, valutando il reato per cui si procede espressivo di una maggiore capacità criminale del prevenuto alla luce delle plurime precedenti condanne, anche per reati della stessa indole;

Considerato che anche la seconda doglianza, comune ad entrambi gli imputati, che del tutto genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio a questi riservato, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estenso