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Ordinanza — n. 9743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding lack of reasoning in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bonardi inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crimes of counterfeiting and receipt. The appellant argued that the appellate court's reasoning regarding his criminal responsibility was flawed, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the finding that the second judge correctly deduced guilt from the presence of counterfeit goods without a plausible explanation for their origin.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of a defect in reasoning is inadmissible if the alleged error is manifestly unfounded and the lower court's deduction of guilt from the facts is consistent with settled jurisprudence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning manifestly unfounded claim receipt of counterfeit goods Cassation procedure Italy contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/11/1970 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 25 gennaio 2018, nei confronti di Bonardi Francesco, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice a pagina 4 della sentenza impugnata, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro richiamata, ha correttamente dedotto la colpevolezza del prevenuto per il reato di ricettazione dal rinvenimento nella sua disponibilità dei prodotti contraffatti, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine alla provenienza delle res; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente