Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks merit review and only contests motivation vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Toncic Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility under Article 707 of the Penal Code, arguing a defect in the reasoning regarding the tools found in his car. The court rejected this because the appeal sought a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of a merit review, and the lower court had already logically deduced guilt from the facts without the alleged vices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging only the motivation of a judgment is inadmissible if it aims solely at re-evaluating evidence rather than demonstrating a violation of law or a defect in the reasoning that affects the legal outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIC ANDREA nato a PESCIA il 11/07/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 24 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 19 marzo 2012, nei confronti di Toncic Andrea, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento degli strumenti atti allo scasso nell'auto di cui egli aveva la disponibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente