Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of merits court's already decided factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts regarding the evidence of joint robbery. Consequently, the court ruled that no new legal issues warranted review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or court of appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO GIUSEPPE nato a ACERRA il 14/01/1963 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 15/06/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna 08/11/2012 che aveva condannato Terracciano Giuseppe alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale uno dei concorrenti nella consumazione della rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 III Consigli