Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Bellandi Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the imputation of responsibility and the application of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already examined and dismissed by the lower courts without providing new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only a repetition of grounds already examined and dismissed by the lower courts without new arguments or legal reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANDI ALESSANDRO nato a GROSSETO il 10/11/1964 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto del 08/10/2018 che aveva condannato Bellandi Alessandro alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 4-5 della sentenza circa l'idoneità degli artifici e dei raggiri posti in essere mediante la percezione del saldo prezzo pure a fronte della indisponibilità della vettura;
Ritenuto che il secondo motivo che deduce inosservanza della legge penale in relazione all'omessa causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. è stato già confutato dalla corte di appello con argomenti incensurabili fondati sulla rilevanza del danno patito dalla p.o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0