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Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14/02/2017 che aveva condannato Zarpellon Roisella alle pene di legge perché colpevole del delitto di concorso in truffa. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità del difensore d'ufficio domanda tardiva di ricusazione nomina del difensore d'ufficio anticipo spese tardivo difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod.proc.pen
Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14/02/2017 che aveva condannato Zarpellon Roisella alle pene di legge perché colpevole del delitto di concorso in truffa. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 IL C