Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14/02/2017 che aveva condannato Zarpellon Roisella alle pene di legge perché colpevole del delitto di concorso in truffa. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 9738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14/02/2017 che aveva condannato Zarpellon Roisella alle pene di legge perché colpevole del delitto di concorso in truffa. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputata è inammissibile in quanto avanzato in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che legittima all'impugnazione in cassazione soltanto i difensori abilitati; ritenuto che non rileva a sanare detto vizio la successiva nomina del difensore depositata in cancelleria in prossimità dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 IL C