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Ordinanza — n. 9737/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Livigni's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of his conviction for burglary inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the justification of responsibility, but the court found these grounds repetitive of arguments already scrutinized and dismissed by the territorial courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already examined and dismissed by the lower courts with adequate legal arguments.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal criminal procedure burden of proof procedural economy abuso della licenza e delle targhe altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
art. 707 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVIGNI ANTONIO nato a NAPOLI il 13/11/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 23/03/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 03/07/2019 che aveva condannato Livigni Antonio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 707 cod.pen.. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 2-3- della sentenza ove si sottolinea l'idoneità dell'attrezzo rinvenuto a forzare serrature con valutazione in fatto non censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere