Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the ground of insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation, but the Court found this ground legally insufficient without concrete factual specificity. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of indicating the specific elements underlying the criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements supporting the ground of insufficient motivation; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO COSIMO nato a MILANO il 04/01/1979 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/02/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 22/01/2021, che aveva condannato alle pene di legge Manco Cosimo in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro premila in favore della Cassa delle ammende. Così de