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Ordinanza — n. 9734/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for property damage as grounds are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arena Michele against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a retrial and challenged the conviction for continued property damage, but the court rejected these claims as they were either procedurally barred or merely repetitive of arguments already fully examined by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on defects in reasoning or lack of evidence are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct probative assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility property damage conviction repetitive arguments court of cassazione procedural bar court costs order double evaluation danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 635 comma secondo n.1 cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a ADDIS ABEBA( ETIOPIA) il 22/03/1976 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 03/03/2022, confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 29/10/2020, che aveva condannato alle pene di legge Arena Michele in quanto ritenuto colpevole del reato di danneggiamento continuato.

Considerato alcun vizio si ravvisa nel rigetto della richiesta di rinvio posto che il risarcimento del danno deve essere completato entro l'inizio del giudizio di primo grado; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore dei danneggiamenti sorpreso nell'immediatezza dei fatti; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la reiterazione delle condotte tale da impedire l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e l'insussistenza di ragioni per concedere il beneficio della non menzione; ritenuto poi che alcun rilievo assumono nel caso in esame le remissioni di querele delle persone offese Bessi e Modini depositate unitamente alle conclusioni della difesa posto che nel caso di specie si procede per il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 comma secondo n.1 che rimane procedibile d'ufficio nel caso in cui le condotte abbiano ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; che tale circostanza sicuramente è stata ritenuta sussistente dalle sentenze di merito in quanto i fatti sono stati commessi in danno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via così che la richiesta pure formulata nella memoria di conclusioni oltre che tardiva è anche generica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023