Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds as they are inadmissible in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Johnson Sunday inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the qualification of the money laundering crime, but the court noted that such arguments were already examined and rejected by lower courts. Consequently, the court ruled that reiterating these grievances in cassation proceedings is legally prohibited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: Reiteration of grievances already examined and rejected by lower courts constitutes an inadmissible ground for appeal in cassation proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHNSON SUNDAY nato il 25/12/1978 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 22/04/2022, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino 03/02/2020 che aveva condannato Johnson Sunday alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di riciclaggio. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 3-4 della sentenza di appello ove si sottolinea l'assenza di qualsiasi circostanza di fatto dalla quale potere desumere il concreto concorso dell'imputato nel reato presupposto; che invero l'avere messo a disposizione il conto corrente non può ritenersi ex se indice della conoscenza delle attività illecite poste in essere da terzi attraverso quel medesimo c/c e del concorso nelle stesse condotte illecite previamente deliberato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consiglie