Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of grievances already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Parisi Vito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a revision of the conviction for fraud, but the Court found his primary ground of complaint merely reiterated grievances already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and violated procedural rules regarding the repetition of arguments in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grievances already examined and dismissed by the lower courts without providing new legal arguments or facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI VITO nato a GENOVA il 28/06/1964 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 18/11/2019 riduceva la pena inflitta a Parisi Vito in ordine al reato di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 8-9 della sentenza; che in particolare i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato l'avvenuta timbratura del badge dell'imputato da parte di un concorrente nel reato separatamente giudicato con il rito del patteggiamento cosi che veniva falsamente attestata la prestazione lavorativa con danno per l'amministrazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigli