Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely reproducible of merit court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Valentina against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court found this argument merely reproducible of the lower courts' already examined and rejected points. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO VALENTINA nato a TORINO il 04/05/1984 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 16/12/2021, confermava la sentenza del G.U.P del Tribunale di Torino 03/10/2019 che aveva condannato alle pene di legge Bruno Valentina in ordine al delitto di concorso in rapina. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'avvenuta esecuzione da parte della Bruno di una condotta tesa a permettere la consumazione dell'attività illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/