Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDOR FLORIN nato il 24/11/1993 TUDOR JENEL nato il 19/07/1982 URSACHE EUGEN nato il 02/02/1986 TUDOR SILIAN nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; I f\rNr\

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali motivi di cassazione punibilità revisione in materia penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDOR FLORIN nato il 24/11/1993 TUDOR JENEL nato il 19/07/1982 URSACHE EUGEN nato il 02/02/1986 TUDOR SILIAN nato il 01/06/1987 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; I f\rNr\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 aprile 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 20 dicembre 2016, nei confronti di Tudor Florin, Tudor Jenel, Tudor Silian e Ursache Eugen , in relazione ai reati di rapina e lesioni personali in concorso. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, comuni a tutti gli imputati, che contestano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per entrambi i delitti loro ascritti, e altresì censurano la qualificazione giuridica degli stessi, oltre a contenere doglianze in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha evidenziato la sussistenza dei delitti contestati, stante la pacifica ricostruzione dei fatti, non indicg °gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. Ocod. proc. pen.;

Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso presentato nell'interesse di tutti gli imputati, che, peraltro genericamente, lamenta un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio loro riservato, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);

Osservato, altresì, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come implicitamente sancito dal secondo giudice, peraltro a fronte di un motivo di appello generico;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consiglie