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Ordinanza — n. 9723/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for inadmissibility due to improper formulation and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Cesarina Toso and Maria Teresa Proietti inadmissible. The appellants challenged their convictions for receipt and improper use of another's payment cards, arguing issues regarding sentencing and judicial discretion. The court rejected these claims because the arguments failed to identify specific procedural errors or distinct misinterpretations of evidence, instead requesting a new factual evaluation outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they do not identify specific procedural errors or distinct misinterpretations of evidence, but instead request a new factual evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific procedural error misinterpretation of evidence new factual evaluation scope of cassation review improper formulation of appeal payment card offenses censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 108 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOSO CESARINA nato a PIETRASANTA il 01/01/1964 PROIETTI MARIA TERESA nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 03/03/1956 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 16 luglio 2019, aveva dichiarato Maria Teresa Proietti e Cesarina Toso responsabili dei delitti di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento altrui e le aveva perciò condannate alle pene per ciascuna stimate eque e di giustizia; rilevato che entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia; letta la memoria trasmessa dal difensore di Cesarina Toso, che ha ripercorso ed approfondito le censure già articolate con i motivi di ricorso; ritenuto che l'unico, articolato, motivo del ricorso proposto nell'interesse della Toso, incentrato sulla sua penale responsabilità, risulta in realtà formulato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione ampia e diffusa della sentenza ;pugnata, che ha dato conto anche delle discrasie negli orari rilevati dai diversi dispositivi e di come, infine, le deposizioni testimoniali abbiano convenuto su dati documentali certi, finisce con il sollecitare una nuova rivalutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); rilevato che considerazioni analoghe valgono per il più stringato ricorso proposto nell'interesse della Proietti che, in realtà, lamenta una "ingiustizia" della decisione senza essere in grado di individuare decisivi e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la - Hiseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ._,andosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. io& del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 feb