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Ordinanza — n. 9722/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduce lower court findings on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spallino Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding liability and sentencing, but the court found these arguments merely reproduced the lower courts' well-supported factual findings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and was therefore inadmissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce the findings of the lower courts on evidence and sentencing without presenting new legal issues or logical flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of lower court findings evidence assessment review sentencing proportionality Court of Cassazione jurisdiction truffa per mestiere danneggiamento sabotaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
pen.; che del tutto generica è la prospettazione della circostanza di cui all'art. 62 n.
art. 131 bis cod.pen
4 della sentenza impugnata; che manifestamente infondata appare la doglianza in punto di omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINO SALVATORE nato a PISTOIA il 15/02/1990 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 09/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 07/12/2020, che aveva condannato alle pene di legge Spallino Salvatore in ordine ai reati di tentata truffa e danneggiamento. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o con plurimi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità; che altresì reiterativa appare la doglianza nella parte in cui contesta la consumazione della tentata truffa alla luce degli specifici argomenti esposti a pag. 4 della sentenza impugnata; che manifestamente infondata appare la doglianza in punto di omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen. stante le precise argomentazioni esposte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che del tutto generica è la prospettazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1I2L 202