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Ordinanza — n. 9721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion and aggravated damage conviction for lack of threat element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pace Massimiliano inadmissible regarding convictions for attempted extortion and aggravated damage. The appellate court had already rejected the claim that a threat element was missing, noting it was merely repetitive of previously analyzed arguments, and dismissed the defense of non-punishability due to the minor nature of the incident. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56-629 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies that the defendant's conduct lacks the constitutive elements of the crime or that statutory exemptions do not apply based on the specific circumstances.

Parole chiave

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attempted extortion aggravated damage threat element non-punishability inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 56-629 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE MASSIMILIANO nato a STIGLIANO il 23/02/1975 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 14 febbraio 2020, nei confronti di Pace Massimiliano, in relazione ai reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.56- 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento costitutivo della minaccia, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta del prevenuto integrasse tutti gli elementi della tentata estorsione, tra i quali la minaccia di un danno ingiusto nei confronti dei dipendenti comunali, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese;

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il delitto di danneggiamento, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha logicamente escluso l'esimente valorizzando la non particolare tenuità dell'episodio e la non estemporaneità della condotta, elementi certamente idonei a fondare il diniego; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden