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Ordinanza — n. 9718/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise non-punishability ground at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for theft but failed to formally raise the ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code as a specific appeal reason. The court ruled that this defense must be presented at the second instance to avoid inadmissibility, citing procedural requirements for such defenses.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A ground of non-punishability must be explicitly raised as a specific appeal reason; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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non-punishability defense procedural inadmissibility second instance appeal penal code article 131-bis failure to deduce ground motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sul punto, Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la doglianza, che invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 11 luglio 2019, nei confronti di De Martino Maurizio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che la doglianza, che invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913
(sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913) e la richiesta sul punto è comunque assolutamente generica; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO MAURIZIO nato a NAPOLI il 21/10/1969 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 11 luglio 2019, nei confronti di De Martino Maurizio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro in modo del tutto generico, contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili cui il secondo giudice ha fornito adeguata risposta a pagina 2 della sentenza impugnata;

Considerato che la doglianza, che invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913) e la richiesta sul punto è comunque assolutamente generica; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 2 congruamente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori dedotti, mediante il richiamo alla gravità del fatto, ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una riduzione della pena;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi