Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing inadmissible factual attacks and lack of positive grounds for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Giulio Fabrizio inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant's first ground was rejected as containing non-justiciable factual criticisms, while the second was dismissed because the appellate court correctly denied generic mitigating circumstances without positive justification. The court ruled that such denials require explicit reasoning based on the absence of positive elements, making the lower judgment legally sound and the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: Appeals containing generic factual criticisms are inadmissible, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when based on the absence of positive elements rather than a lack of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIULIO FABRIZIO nato a CALTANISSETTA il 16/08/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 14 gennaio 2021, nei confronti di Di Giulio Fabrizio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta un vizio di motivazione nella mancata assoluzione dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata;
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondata, in quanto, da un lato il secondo giudice, a pagina 3 della sentenza, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., e dall'altro escluso le generiche con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre