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Ordinanza — n. 9716/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it lacks admissibility and concerns only factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Laudicina Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground for appeal challenged the lower court's application of law and assessment of the victim's statements, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this because the appeal sought a factual reassessment of sources already properly examined by the trial judge, which falls outside the scope of admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence or facts already adequately examined by the court of first instance, as such matters are excluded from the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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admissibility review factual re-evaluation scope of appeal evidence assessment court of cassation motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 23 dicembre 2019, nei confronti di Laudicina Paolo, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDICINA PAOLO nato a MARSALA il 25/03/1945 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 23 dicembre 2019, nei confronti di Laudicina Paolo, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge ed erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito in particolare alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente