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Ordinanza — n. 9715/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery sentencing as they violate legal review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Tanase Gheorghe Bogdan and Rauta Alin Dragos inadmissible. The appellants challenged a second-sentencing decision regarding robbery and aggravated injuries, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing logic. The court rejected these claims, stating that the appeals sought a factual re-assessment outside the scope of legal review and that the lower court's reasoning was sufficient under established principles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the determination of the penalty or the qualification of facts are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or facts already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence second sentencing robbery scope of legal review aggravated injury qualification diritto alla prova deposizioni attendibili motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro
pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Mastro e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANASE GHEORGHE BOGDAN nato il 13/03/1997 RAUTA ALIN DRAGOS nato il 28/09/1987 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 dicembre 2020, ridetarminava la oena alla quale Tanase Gheroghe Bogdan e Rauta Alin Dragos erano stati condannati per i reati di rapina, aggravata e e lesioni aggravate. Rilevato che i tre motivi di ricorso di Tanase, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa Birjoveanu abbiano trovato conferma nel referto del Pronto Soccorso e nelle dichiarazioni del teste Morello, oltre che nelle immagini di videosorveglianza); rilevato che analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al primo, terzo e quarto motivo del ricorso di Rauta, viste le considerazioni svolte dalla Corte di appello dalle pagine 4 in avanti; inoltre, quanto alla determinazione della pena, deve essere ribadito che , è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;

Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); rilevato che quanto all'aggravante dell'avere usato un'arma, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa; quanto poi al fatto che la sedia sia stata considerata arma impropria, si deve ribadire che per la qualificazione di un oggetto come arma impropria è sufficiente, come nel caso in esame, che appaia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore