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Ordinanza — n. 9712/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on extortion conviction for violating admissibility rules in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of procedural articles regarding evidence and legal qualification, but the court found these arguments merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision upholds the original extortion conviction without further review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen; Appeals in final review stage are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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extortion conviction final review appeal procedural admissibility repetitive arguments Italian criminal procedure Cassazione ordinanza court costs risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCHI MASSIMILIANO nato a ROMA il 18/10/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli 23/02/2016 che aveva condannato Scacchi Massimiliano alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di estorsione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare la condotta intimidatoria posta in essere dall'imputato concretamente idonea a coartare la volontà della vittima; considerato che puramente reiterativo appare anche il secondo motivo in tema di qualificazione giuridica del fatto posto che l'avvenuta apprensione di parte della somma richiesta ha integrato la consumazione del delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigli