Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for fraud, citing lack of legal grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alex Rossetto inadmissible and ordered him to pay court costs. Rossetto challenged the Appellate Court's decision to reduce his sentence for fraud from a higher amount to one year and three months. The court ruled that the first ground of appeal was merely a repetition of arguments already properly evaluated by the lower courts regarding the evidence of the fraud schemes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: When the lower court's decision is adequately motivated according to law and logical canons, there is no margin for a legality review on the merits, rendering purely repetitive arguments inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ALEX nato a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1977 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 22/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno del 21/12/2020 riduceva la pena inflitta a Rossetto Alex ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa in ordine al contestato delitto di truffa.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare gli artifici e i raggiri posti in essere dall'imputato (pagg. 2-3 sentenza di Appello); osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 (i. Il Consig