Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable fact attacks and generic prescription complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Bertolini's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The first three grounds were rejected as they contained non-justiciable factual attacks on crimes already properly adjudicated by the lower court. The final ground regarding prescription was deemed generic and lacking specific elements, violating procedural requirements for admissibility. Consequently, the appeal was dismissed, and Bertolini was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.; Appeals containing non-justiciable factual attacks or generic complaints without specific elements are inadmissible as they prevent the appellate judge from exercising their supervisory role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINI LUIGI nato a PALERMO il 23/06/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ArN,rs-",
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 gennaio 2021, nei confronti di Bertolini Luigi, in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 348 e 494 cod. pen. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la sussistenza di ciascuno dei reati ascritti all'imputato, contengono censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato l'integrazione delle fattispecie contestate, essendo emerso dall'istruttoria come il prevenuto, attribuendosi impropriamente la qualifica di avvocato, e inducendo in errore la vittima, avesse percepito un profitto ingiusto per l'effettuazione di attività legali che non aveva titolo per svolgere);
Considerato che l'ultima doglianza, che censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, risulta del tutto generica, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha correttamente computato i termini prescrizionali, escludendo, di conseguenza, l'estinzione dei reati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi