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Ordinanza — n. 9709/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLETTI DENNIS nato a LEGNAGO il 27/07/1973 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 17/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/11/2018, che aveva condannato alle pene di legge Carletti Dennis perché ritenuto colpevole del delitto di truffa. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che la doglianza in punto falso grossolano è smentita dall'avvenuto acquisto di parte dei beni come già rilevato dalla Corte di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che la doglianza in punto falso grossolano è smentita dall'avvenuto acquisto di parte dei beni come già rilevato dalla Corte di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata falsificazione di monete immunità parziale condanna al pagamento pecuniario frode all'imposta sul valore aggiunto pagamento dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLETTI DENNIS nato a LEGNAGO il 27/07/1973 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 17/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/11/2018, che aveva condannato alle pene di legge Carletti Dennis perché ritenuto colpevole del delitto di truffa. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che la doglianza in punto falso grossolano è smentita dall'avvenuto acquisto di parte dei beni come già rilevato dalla Corte di Appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Consigli