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Ordinanza — n. 9707/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9707/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASI GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/03/1964 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \ N La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Belluno, in data 26 febbraio 2019, nei confronti di Stasi Giovanni, confermava la condanna per i reati di truffa, furto in abitazione, sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha sancito il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., non ritenendo quest'ultimo delitto assorbito nel primo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti a pagina 4 ha sottolineato, richiamando puntualmente la pacifica giurisprudenza sul punto, l'ammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie, stante la diversità di beni giuridici tutelati;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inganno sull'identità errore di persona falsità ideologica in documenti abbandono del procedimento per truffa sostituzione dei motivi truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASI GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/03/1964 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \ N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Belluno, in data 26 febbraio 2019, nei confronti di Stasi Giovanni, confermava la condanna per i reati di truffa, furto in abitazione, sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha sancito il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., non ritenendo quest'ultimo delitto assorbito nel primo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti a pagina 4 ha sottolineato, richiamando puntualmente la pacifica giurisprudenza sul punto, l'ammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie, stante la diversità di beni giuridici tutelati;

Considerato che la seconda doglianza, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside