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Ordinanza — n. 9705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GIOIA VINCENZO nato a TARANTO il 02/03/1959 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto, in data 13 novembre 2019, aveva dichiarato Vincenzo La Gioia responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena considerata di giustizia; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato in data 20.1.2023; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità, è articolato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, in realtà, mira a sollecitare una nuova ed ulteriore valutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 644 cod. pen; Ordinanza — n. 9705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto, in data 13 novembre 2019, aveva dichiarato Vincenzo La Gioia responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena considerata di giustizia; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato in data 20.1.2023; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità, è articolato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, in realtà, mira a sollecitare una nuova ed ulteriore valutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria revisione della sentenza penale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 644 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto, in data 13 novembre 2019, aveva dichiarato Vincenzo La Gioia responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GIOIA VINCENZO nato a TARANTO il 02/03/1959 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Taranto, in data 13 novembre 2019, aveva dichiarato Vincenzo La Gioia responsabile del delitto di cui all'art. 644 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena considerata di giustizia; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato in data 20.1.2023; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità, è articolato in termini che non sono consentiti in sede di legittimità perché, in realtà, mira a sollecitare una nuova ed ulteriore valutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato proprio della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); rilevato che nemmeno sono stati individuati decisivi e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 febbr